Art. 9.
(Utilizzazione dei fondi).

      1. Gli IACP destinano il 30 per cento dei fondi derivanti dalle vendite di cui al capo I per il risanamento dei quartieri e dei fabbricati che sono individuati, in accordo con i comuni, come più degradati dal punto di vista edilizio e sociale. Il 65 per cento dei fondi è destinato alla realizzazione di nuovi alloggi; il restante 5 per

 

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cento è destinato a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati.
      2. Le regioni stabiliscono i criteri di utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 e la loro attribuzione ai comuni.